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Sacchetti di plastica monouso leggeri, illegittimo per l’Unione europea il divieto di commercializzazione

Sacchetti di plastica monouso leggeri, illegittimo per l’Unione europea il divieto di commercializzazione

giovedì 8 giugno 2023/Categorie: Sentenze, Comunicati stampa

Sacchetti di plastica monouso leggeri vietati: l’Unione europea ritiene la disposizione legislativa italiana in contrasto con la Direttiva imballaggi.

 

L’avvocato generale dell’Ue ha esplicitato come le regole tecniche del Dm 18 marzo 2013 (abrogato nel 2017) per l’immissione sul mercato dei sacchetti monouso esclusivamente biodegradabili e compostabili o riutilizzabili di determinati spessori fossero in contrasto con la direttiva europea imballaggi 94/62/CE.

 

La chiara presa di posizione arriva come risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Lazio, dopo che una società operante nell’ambito della distribuzione di confezioni ed imballaggi, con l’attività prevalentemente incentrata sulla produzione di imballaggi in polietilene, tra cui i sacchetti di plastica, ritenendosi lesa dal decreto del 2013 ne ha chiesto l’annullamento.

 

Di fatto, l’impresa si era ritrovata dinanzi alla impossibilità di commercializzare sacchetti di plastica autorizzati dalla direttiva 94/62 ma non dai regolamenti interni.

In particolare l’articolo 18 della direttiva 94/62 (in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 1, e con l’allegato II), è per l’Avvocato Ue in contrasto con “una normativa nazionale che vieta la commercializzazione di borse di plastica in materiale leggero usa e getta (monouso) fabbricate con materiali non biodegradabili, ma che soddisfano gli altri requisiti della direttiva 94/62, purché lo Stato membro non abbia notificato e ricevuto l’approvazione della Commissione relativamente a tale normativa”.

 

Le conclusioni dell’Avvocato Ue rimarcano che l’articolo 18 della direttiva 94/62 “ha effetto diretto e tutti gli organi degli Stati membri, compresi i giudici, sono tenuti a disapplicare, nella controversia specifica di cui siano investiti, qualsiasi normativa nazionale contraria”.

 

Il divieto di commercializzare borse di plastica in materiale leggero monouso, non biodegradabili e non compostabili, nonché quelle che non soddisfano determinati requisiti di spessore, quando tali borse soddisfano i requisiti della direttiva 94/62, potrebbe aver comportato un danno.

 

Secondo l’ Ue, spetta al giudice nazionale determinare la sussistenza delle condizioni necessarie e sufficienti per attribuire ai singoli un diritto al risarcimento. “Affinché sorga la responsabilità di uno Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione ad esso imputabili occorre che – si riporta nelle conclusioni dell’Avvocato Ue -  la norma giuridica dell’Unione violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli; la violazione di tale norma sia sufficientemente qualificata; esista un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subìto”.

 

Per consultare le conclusioni dell'Avvocato Ue cliccare qui

 

 

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