A seguito di numerose richieste di chiarimento, PolieCo precisa che: la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 40109, conosciuta come "sentenza Silvestri", non modifica il concetto di "normale pratica industriale" riferita al "sottoprodotto", in quanto le pratiche di lavaggio, macinazione, essiccazione, vagliatura, cernita e selezione, possono essere riferite solo ed esclusivamente alla fattispecie dei residui di produzione e non ai rifiuti. Peraltro tali attività non devono rientrare tra le pratiche di "recupero" finalizzate ad attribuire le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che, invece, devono essere già possedute fin dall'origine dal sottoprodotto.