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Norme e sentenze
Fornitura di sacchetti e contenitori in PE: corretta l’esclusione delle imprese non aderenti al PolieCo dalla gara d’appalto

Fornitura di sacchetti e contenitori in PE: corretta l’esclusione delle imprese non aderenti al PolieCo dalla gara d’appalto

venerdì 18 ottobre 2019/Categorie: Sentenze

Un’unione di Comuni della Regione Sardegna nel 2015 aveva indetto una gara per l’acquisto di attrezzature per la raccolta differenziata (“contenitori e sacchetti” in polietilene) e nella lettera d’invito aveva richiesto ai concorrenti l’iscrizione al Consorzio Nazionale per i rifiuti dei beni a base di Polietilene Polieco e di essere in regola con i relativi obblighi ed adempimenti.

Un’impresa partecipante era rimasta esclusa dalla gara a causa della mancata iscrizione al PolieCo e, per tale motivo, aveva proposto ricorso al TAR per veder annullata detta esclusione; in particolare la ditta esclusa asseriva di non essere obbligata alla partecipazione a PolieCo in quanto svolgendo l’attività di rivenditore di beni in polietilene non sarebbe rientrata nella categoria dei “distributori” di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 234 D.lgs. 152/06.

La sentenza del Tar Sardegna

I Giudici amministrativi con la sentenza n. 131/2016 del 15/2/2016 in esame hanno, per contro, giudicato corretto l’operato dell’amministrazione appaltante che aveva considerato condizione di ammissibilità alla gara l’iscrizione a PolieCo ed hanno equiparato il rivenditore di beni in polietilene al “distributore”, come tale obbligato all’iscrizione a PolieCo, al pari del produttore. Ancor più in dettaglio la sentenza ha precisato che “L’obbligo di iscrizione è previsto quindi in relazione a soggetti che possono appartenere anche ad una sola delle diverse fasi di “creazione/commercio/distribuzione/recupero/smaltimento” di beni in polietilene”.

L’adesione al Polieco ‘garanzia’ per la sostenibilità ambientale

Inoltre la Sentenza richiamando l’art. 69 dell’allora vigente Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 163/2006 1 ) ha considerato l’iscrizione al PolieCo quale condizione particolare giustificata da esigenze ambientali e nello specifico che “Trattasi infatti di requisito [l’iscrizione a PolieCo] (oltretutto già previsto, in questo caso, per legge) che assicura all’Amministrazione, in via preventiva, che gli operatori (fornitori/distributori) del settore agiscano nel rispetto dei parametri obbligatori a tutela dell’ ambiente, rispetto ai quali sorge il vincolo generalizzato solo con l’iscrizione al Consorzio. Ne consegue che la prescrizione è correlata, da un lato, ad una specifica disposizione di legge e, dall’altro, soddisfa comunque un requisito che assicura che la prestazione venga svolta con forme, materiali, procedure idonei e coerenti con le prescrizioni di sostenibilità ambientale sottese alla normativa”. In altre parole l’adesione a PolieCo è stata considerata quale “garanzia” per la stazione appaltante che la fornitura oggetto di gara fosse in linea con le prescrizioni di sostenibilità ambientale

Clicca qui per consultare la sentenza

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