Sent.(conformi) nn. 87-88-97/2012 Trib. Roma, sez. III, Dott. Romano, del 3/1/2012, obbligo di adesione dopo il 2008, effettività sistemi autonomi. Fattispecie relative al 2008
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 comma 30 septies del D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 … gli operatori (ovvero i produttori e gli importatori di beni in polietilene, gli utilizzatori e i distributori ed i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene .. che non provvedono ai sensi del primo comma dell’art. 234 ad aderire al consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (ossia il consorzio Polieco) possono, in alternativa, organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene su tutto il territorio nazionale o mettere in atto un sistema di raccolta e restituzione dei beni in polietilene al termine del loro utilizzo con avvio al riciclo ed al recupero.
Ritiene il Tribunale che la norma ora richiamata vada interpretata nel senso che gli operatori abbiano oggi l’obbligo (legale) di aderire al consorzio istituito per legge (Polieco).
In altre parole perché venga meno l’obbligo di partecipazione al consorzio Polieco, i sistemi alternativi devono essere concretamente posti in essere .. con un sistema effettivamente operante.
Non basta la mera possibilità astratta di organizzarsi diversamente perché venga meno l’obbligo di partecipazione al consorzio.
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