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Norme e sentenze
Il Tribunale di Roma sgombra il campo dai “dubbi” circa l’obbligatorietà dell’adesione a PolieCo

Il Tribunale di Roma sgombra il campo dai “dubbi” circa l’obbligatorietà dell’adesione a PolieCo

lunedì 26 febbraio 2018/Categorie: Sentenze

Il Tribunale di Roma con provvedimento definitivo del 19/2/2018 ha chiarito in modo inequivocabile l’obbligatorietà dell’adesione a PolieCo per tutte le imprese che producono od importano (ma anche utilizzano o distribuiscono) beni a base di polietilene (salvo che non siano state espressamente autorizzate dal Ministero dell’Ambiente a dar vita ad un’organizzazione autonoma), ciò a prescindere dal settore di impiego di tali beni o dalla presunta durata di vita o riciclabilità dei beni medesimi.

Come noto, fino al novembre 2014, una serie di provvedimenti (non sempre logici e coerenti) avevano circoscritto l’ambito di applicazione dell’art. 234 del D.lgs. 152/06 (istitutivo di PolieCo) sulla base della durata di vita utile di determinati beni, della loro natura (tubazioni o condotte), della loro riciclabilità o meno a fine vita o dei settori di impiego (edilizia od agricoltura), il tutto sulla base di Decreti Ministeriali che avrebbero dovuto individuare i beni soggetti od esclusi, decreti, tuttavia, mai emanati.

Da quanto sopra era derivata, per oltre un decennio, un’incertezza tra gli operatori circa l’obbligo di adesione al consorzio e/o di versamento dei contributi ambientali necessari per la gestione dei rifiuti dei beni a base di polietilene, oltre che alterazioni della concorrenza tra gli operatori stessi.

Con il provvedimento del 19/2/2018 (reso nella causa N. R.G. 61526/2017) il Tribunale di Roma ha chiarito ogni dubbio! La causa era stata promossa a novembre 2017 da PolieCo nei confronti di un produttore di tubi in polietilene per acquedotti, gasdotti, fognature, drenaggio, scarico, irrigazione e fibre ottiche etc. il quale, appellandosi alle confuse disposizioni di cui sopra, rifiutava l’adesione al consorzio.

In soli tre mesi il Tribunale ha definitivamente sancito che: “a far data dal 12 novembre 2014, il comma 2 dell'art. 234 del testo unico delle norme ambientali è stato abrogato ad opera dell'art. 35, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014: ne segue che, in base al vigente comma 1 dell'art. 234, il Consorzio riguarda i rifiuti di [tutti i] beni in polietilene destinati allo smaltimento e riciclaggio, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231” ed ancora: “Sussiste, pertanto, in base alla normativa vigente, l’obbligo degli operatori, ossia produttori ed importatori di beni in polietilene, utilizzatori e distributori di beni in polietilene, nonché riciclatori e recuperatori di rifiuti di beni in polietilene … di aderire al Consorzio istituito per legge (Polieco), salva la possibilità di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene in conformità ai precetti contenuti nel settimo comma dell'art. 234 [ovvero un esplicito riconoscimento con valenza autorizzatoria da parte del Ministero dell’Ambiente circa l’effettivo e concreto funzionamento della gestione autonoma extra consortile, difatti, prosegue il tribunale] … La possibilità delineata dal citato art. 234 D.Lgs. n. 152/2006 di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti in polietilene va interpretata nel senso che, perché venga meno l'obbligo di partecipazione al Consorzio, i sistemi alternativi di gestione devono essere effettivamente operanti, non essendo sufficiente la mera possibilità astratta di organizzarsi diversamente”. Quanto al termine ultimo per l’adesione al consorzio il Tribunale ha precisato che “con D.M. 29/7/2016 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato approvato lo schema tipo dello Statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene ed il citato D.M. è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 16/8/2016, quindi il termine di cui al comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 è scaduto il 16/12/2016”.

Invitiamo pertanto tutti i produttori ed importatori di beni a base di polietilene, qualora non avessero già provveduto, a presentare senza indugio domanda di adesione, cosi da evitare le sanzioni amministrative ex art. 256 comma 8 D.lgs. 152/06 (da 8.000 a 45.000 €) oltre che uno spiacevole contenzioso giudiziario con il consorzio.

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