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Gli impianti di riciclo non sono esclusi dalla Tares

martedì 18 giugno 2013/Categorie: Sentenze

La legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del Dl 35/2013 ha apportato ulteriori modifiche al nuovo tributo su rifiuti e servizi (cd. Tares) prevista dall'articolo 14, Dl 201/2011 specificando che sono soggette a tassazione anche le aree scoperte operative.
 
Restano, invece, escluse le "aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva" (articolo 14, comma 4). Questo vuol dire che allo stato della normativa gli impianti di recupero di rifiuti plastici saranno tassati anche per le aree scoperte dove hanno impianti e/o piazzali.
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