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Imprese non iscritte al PolieCo, corretta l'esclusione dalle gare pubbliche

Imprese non iscritte al PolieCo, corretta l'esclusione dalle gare pubbliche

martedì 20 ottobre 2020/Categorie: Sentenze

Le imprese non iscritte al Polieco non possono partecipare alle gare pubbliche per la fornitura dei beni in polietilene. A confermarlo arriva la recente ordinanza del Tar Piemonte, che ha ritenuto corretta l’ esclusione da una gara di un’impresa non aderente al Consorzio Polieco.

Con l’ordinanza n. 697 dello scorso 16 ottobre il Tar Piemonte ha riaffermato il principio - del resto già stabilito in sede giurisdizionale amministrativa - dell’obbligatorietà dell’iscrizione al Consorzio PolieCo per la partecipazione a gare pubbliche relative alla fornitura di beni a base di polietilene.
In particolare i giudici del Tar Piemonte affermano: «..Non è sostenibile che una corretta complessiva gestione del materiale anche a fine vita esuli dall’oggetto dell’appalto, laddove gli stessi principi generali in materia di evidenza pubblica sono nel senso di considerare ogni bene alla luce del suo ciclo di vita, per ragioni di effettiva efficienza e sostenibilità delle prestazioni».

Alla luce di ciò è stata considerata corretta l’esclusione dalla gara di una impresa non consorziata al PolieCo, in quanto solo l’adesione al Consorzio
garantisce alla Pubblica Amministrazione che gli imprenditori del settore adempiano alle obbligazioni ambientali sugli stessi incombenti ( e che in assenza di tale adesione restano inadempiute) e che venga offerta una prestazione con forme, materiali, procedure idonee e coerenti con le prescrizioni di sostenibilità ambientale sottese alla normativa (Tar Sardegna, 15 dicembre 2016, n. 131).

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