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Beni utilizzati nel processo produttivo non sono imballaggi

Beni utilizzati nel processo produttivo non sono imballaggi

venerdì 25 gennaio 2019/Categorie: Sentenze

La Corte d’Appello di Roma con sentenza 23 gennaio 2019, n. 474 (clicca qui per leggerla, ha messo finalmente fine all’ illogica e giuridicamente insostenibile pretesa, di considerare “imballaggio” i contenitori utilizzati nell’ambito di processi produttivi.

La decisione della Corte d’Appello, che conferma quanto già affermato dal Tribunale di Roma con la sentenza 8 aprile 2014, n. 8131 (clicca qui per leggerla), al di là della sua importanza intrinseca per il settore industriale, poiché fa chiarezza sulla natura della sua produzione, riveste ulteriore importanza perché potrà mettere fine ad una serie di false interpretazioni presentate erroneamente come “verità giuridiche”.

La sentenza fa chiarezza sulla reale portata dell’ordinanza della Cassazione n. 19318/2017, contrabbandata come regolamento finale della definizione di imballaggio e che, invece, come da sempre affermato dal PolieCo, regola questioni relative a pochi e ben precisati prodotti e con riferimento alla legislazione vigente nel 2003 (prima ancora della promulgazione del vigente T.U. Ambiente, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Afferma sul punto la Corte d’Appello: “La Sentenza di Cassazione ha fornito (…)soltanto una corretta interpretazione delle norme che definiscono gli imballaggi, affermando il principio dell’autonomia delle definizioni di imballaggio per la vendita (imballaggio primario), di imballaggio multiplo (imballaggio secondario) e di imballaggio per il trasporto (imballaggio terziario), e concludendo che le caratteristiche previste per ciascuna di dette categorie sono da sole sufficienti a definire il prodotto come imballaggio. Per il resto (….) non ha in alcun modo affrontato il problema dell’inserimento del bene in polietilene nel ciclo produttivo aziendale dell’utilizzatore”.

Viene specificato inoltre che laddove il manufatto è progettato per essere intrinsecamente durevole, quindi per avere una lunga o lunghissima durata nel tempo ed essere utilizzato per un numero di volte molto elevato e, soprattutto, non predeterminato e non predeterminabile ab origine, non è possibile parlare di “imballaggio riutilizzabile” e che un manufatto che pure assicuri una o più funzioni previste per gli imballaggi non può essere considerato imballaggio riutilizzabile quando non è realizzato per avere una durabilità predeterminata nel tempo e la sua durabilità non è legata al numero delle sue utilizzazioni.

Questa sentenza può davvero diventare la pietra miliare per la sistemazione organica della materia, perché l’auspicio è che possa porre fine alle infondate pretese del Conai e del Corepla nei confronti delle imprese di produzione, ora che hanno visto rigettato integralmente il loro infondato appello con relativa condanna alle spese e al pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del dPR n. 115/2002.

LEGGI QUI LA SENTENZA

 
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