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Comunicati Stampa

Sentenza Tribunale di Roma n° 16218/2013

mercoledì 7 agosto 2013/Categorie: Sentenze

I soggetti produttori di beni in polietilene hanno la facoltà di organizzarsi in uno dei consorzi alternativi previsti dall’art. 234, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006. In mancanza di detta organizzazione essi sono obbligatoriamente tenuti - anche in forza dell'art. 2, comma 30-septies del decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 - a partecipare al Consorzio obbligatorio PolieCo, già costituito dall'art. 48 del decreto legislativo n. 22/1997 ed ora costituito ex art. 234 del decreto legislativo n. 152/2006.
 
Con la recentissima sentenza 22 luglio 2013 n. 16218/13 il Tribunale di Roma (Sezione Terza – Giudice Dott. Vannucci) ha affrontato nuovamente il tema della obbligatorietà del Consorzio PolieCo. Ciò che di più interessante emerge dalla qui mentovata sentenza (anche se non costituisce una novità in senso assoluto, essendoci altri precedenti dello stesso tenore) è l’affermazione del principio della indiscutibile obbligatorietà del Consorzio PolieCo.
La più recente ed unanime giurisprudenza, in più sedi, si è fatta carico, ancora una volta, di tornare ad affermare come la partecipazione al PolieCo sia obbligatoria; a tal proposito un riferimento di dettaglio, antecedente alla sentenza qui in parola, può così essere fatto, ex plurimis e da ultimo, al Tribunale di Roma, ed in particolare alle sentenze nn. 87/12, 88/12, e 97/12 del 3/1/12; le categorie ed i soggetti indicati dall’art. 234 del d. lgs. 152/2006 sono quindi obbligati a partecipare al consorzio e, correlativamente, sono così, per legge, sottoposti alle verifiche “generali” e “particolari” che, attraverso lo strumento del decreto legislativo in materia ambientale, il legislatore ha “devoluto” al PolieCo al fine di aversi un “controllo” dei flussi dei rifiuti e dei beni a base di polietilene e quindi il controllo di “quel mercato”.
Osserva sul punto la decisione annotata:

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