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Comunicati Stampa

Il credito di PolieCo per il contributo ambientale è assistito da privilegio speciale ex art. 2758 c.c.

giovedì 25 luglio 2013/Categorie: Sentenze

Il Tribunale civile di Parma, a seguito di opposizione allo stato passivo del Fallimento di un consorziato, effettuata da parte di PolieCo poiché il credito per contributi ambientali non era stato ammesso in privilegio (contrariamente al credito di CONAI per il quale detto privilegio era stato riconosciuto), con decreto del 23 luglio 2013 ha stabilito che: “Il credito non è quindi in contestazione e lo stesso è stato accertato dalla Guardia di Finanza con verbale di contestazione del 15/10/02è in discussione il credito dovuto al consorzio opponente [PolieCo] da parte della fallita per l’esercizio dell’attività di acquisto e commercializzazione delle materie prime in polietilene …. Secondo la richiamata normativa la società ******* in relazione all’attività realizzata aveva l’obbligo di iscriversi al consorzio e di corrispondere il contributo. Il credito dell’opponente è quindi assistito dal privilegio ex art. 2758 c.c. [I crediti dello Stato per i tributi indiretti hanno privilegio sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative]”.
Dal decreto in esame si possono ricavare tre importanti conseguenze:

  • il valore probatorio, anche ai fini dell’ammontare dei contributi dovuti, degli accertamenti compiuti da parte degli organi di Polizia Giudiziaria;
  • il fatto che già nel 2002 l’attività di importazione di materia prima polietilene comportava l’obbligo di adesione al consorzio e di versamento dei relativi contributi ambientali;
  • il credito del consorzio PolieCo è equiparato a quello dello Stato per tributi indiretti e ciò in forza delle ordinanze della Cassazione a Sezioni Unite, 15 febbraio 2006, nn. 3276 e 3275: “Per risolvere la questione … deve, innanzitutto, risolversi il problema della qualificazione della controversia come relativa a pubblici servizi. Le Sezioni Unite ritengono che l'attività affidata dalla legge al Consorzio, pur definito dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 48, comma 8 come ente privato, sia connotata da indubbi indici rivelatori di tale figura, sia per l'inserimento del soggetto nell'organizzazione amministrativa, sia per l'esercizio di una serie di funzioni di innegabile valenza autoritativa o, comunque, di natura non meramente materiale o tecnica, nel quadro della difesa dell'ambiente, principalmente indirizzata alla riduzione del flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento … Si tratta di attività consistenti nella fornitura di prestazioni di rilevante interesse pubblico alla generalità delle imprese operanti nel ramo, e contrassegnata da una disciplina derogante dal diritto comune, secondo le indicazioni che si traggono dalla giurisprudenza della Corte”.

PolieCo vede dunque riconfermati sia l’opportunità della pluriennale collaborazione con gli organi di controllo (anche per veder limitato l’odioso fenomeno dell’evasione contributiva, che altro non è che un atto di concorrenza sleale nei confronti dei consorziati adempienti), sia l’obbligo di adesione e contribuzione per le imprese che gestiscono beni e rifiuti in polietilene, ma soprattutto il fatto che il contributo ambientale PolieCo è finalizzato a perseguire scopi di pubblica utilità in campo ambientale (sulla base del principio: “chi inquina paga”)

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