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NUOVA DECISIONE SUL NE BIS IN IDEM

NUOVA DECISIONE SUL NE BIS IN IDEM

martedì 4 luglio 2023/Categorie: Sentenze

Nuova importantissima sentenza della Corte d’Appello di Roma, interpretativa dell’art. 237, comma 8, del TUA, con il quale è stato introdotto, con effetto retroattivo, il principio del ne bis in idem.

Si tratta di una novità legislativa, introdotta dall’art. 3, comma 11, n. 8 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuativo della Direttiva (UE) 2018/851 e 2018/852, entrato in vigore il 26 settembre 2020, che sostituisce l’art. 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il novellato testo di detto art. 237 al comma 8 recita testualmente: «Il contributo ambientale versato ad un sistema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva».

Parole chiare, inequivocabili: chi ha pagato il contributo ambientale ad uno dei sistemi di cui alla Parte IV non può vedersi richiedere il pagamento per lo stesso periodo pregresso da parte di un diverso Consorzio che rivendichi una sua competenza su quei rifiuti.

Insomma, chi inquina paga, ma non deve pagare due volte.

La sentenza della Corte d’Appello di Roma conferma integralmente una precedente decisione della medesima Corte (App. Roma, 30.10.2021, n. 6364); la sua importanza non è data, quindi, dalla sua novità, ma dal contesto in cui interviene.

Si era formato, difatti, un indirizzo giurisprudenziale in giudizi di primo grado che non applicava la nuova norma, ribaltandone l’interpretazione letterale ed ignorando la ratio della stessa e la dichiarata volontà del legislatore di volere con essa eliminare il contenzioso. La novella legislativa, difatti, era stata introdotta proprio per evitare le gravi conseguenze economiche derivate a molte imprese del settore, in regola con i contributi e le altre obbligazioni ambientali, da richieste di nuovi pagamenti di esosi contributi anche sui rifiuti già smaltiti e avviati al recupero da altri Consorzi.

Incisiva, sul punto, la sentenza in esame: «È qui solo il caso di aggiungere che la lettura che della norma offre il Conai non trova riscontro nel tenore letterale della stessa, né nella ratio e nelle finalità deflattive del contenzioso della novella, che mira ad evitare che colui che ha già pagato per vedere smaltito il bene sia chiamato ad effettuare un nuovo pagamento e che ha sancito espressamente il carattere retroattivo della disposizione, dovendosi altresì escludere il paventato pericolo di discrezionalità nella scelta del Consorzio, ente che è tenuto alle relative verifiche».

La Corte d’Appello con la sentenza in esame ha ribadito, quindi, un principio fondamentale per l’economia delle imprese del settore: principio che, tra l’altro, sembra uniformarsi a quanto osservato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.   , allorché ha dichiarato assorbita la questione dell’applicazione dell’art. 237, comma 8, dalla giusta definizione di imballaggio dalla stessa enunciata.

Insomma, un’altra vittoria del Consorzio ex lege PolieCo, a supporto di tutte le imprese del settore di competenza.

Si tenga conto che l’interpretazione giurisprudenziale, negli stessi giorni della sua comparsa, è stata poi confermata dal legislatore che ha novellato il detto comma 8: ora la querelle è conclusa a tutto vantaggio delle imprese.

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