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PolieCo consorzio obbligatorio dall'origine: le imprese tenute a partecipare sono da considerarsi iscritte anche senza domanda

PolieCo consorzio obbligatorio dall'origine: le imprese tenute a partecipare sono da considerarsi iscritte anche senza domanda

lunedì 9 dicembre 2019/Categorie: Sentenze

La quarta sezione della Corte d’Appello di Roma, costituita dai magistrati Giovanni Buonomo (presidente), Maria Enrica Puoti e Giuseppe Lo Sinno, ha rigettato l’appello della società Tema Techonolgies and materials srl che aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale di Roma del 10 giugno 2016 con la quale si stabiliva in modo chiaro come l’impresa fosse soggetto obbligato tenuto a partecipare al consorzio PolieCo, tenuto alla dichiarazioni periodiche previste dallo statuto e pertanto obbligato al pagamento delle sanzioni conseguenti alla violazione di tale obbligo.

Nella Sentenza della Corte D'Appello, viene effettuato un excursus normativo e giurisprudenziale, attualizzato a oggi, che offre un completo riesame dell’obbligatorietà del consorzio PolieCo.

 

PolieCo appartiene pacificamente alla categoria dei consorzi obbligatori

Un approccio di originalità della sentenza è da individuare nella ricerca della ratio della costituzione dei consorzi obbligatori,  “alla cui categoria pacificamente PolieCo appartiene”, sottolinea la Corte. Nella sentenza viene riportata in modo accurato la ragione per cui un consorzio obbligatorio possa essere costituito solo per legge.

Di interesse il rilievo che la stessa imposizione del contributo, inteso quale adempimento ambientale dovuto al Consorzio, non sarebbe possibile se non vi fosse la previsione di legge.

In particolare, la sentenza individua i tratti costanti nella costituzione di tutti i consorzi obbligatori di natura ambientale:

a) la loro qualifica come enti con personalità giuridica;

b) lo scopo non di lucro e i fini pubblicistici generali da perseguire;

c) l’ esistenza di uno statuto approvato con decreto ministeriale, di solito in concerto tra i ministri interessati;

d) l’individuazione delle categorie generali dei soggetti obbligati a parteciparvi;

e) il criterio astratto di calcolo per la determinazione delle quote percentuali di partecipazione e dei relativi contributi consortili, commisurati cioè ad ogni data quantità di prodotto gestito dal singolo consorziato;

f) le deliberazioni del consorzio vincolanti per tutti i soggetti partecipanti;

g) la previsione astratta dei mezzi finanziari, fra cui l'obbligo di versare i contributi consortili in favore dell'ente, «nonché a volte speciali contributi (es., i c.d, contributi di riciclo nei consorzi per la tutela anti-inquinamento da rifiuti, come nel recente d lgs. n. 4/2008, art. 2, comma 30-septies; il c.d. sovrapprezzo  di vendita sui prodotti, da versare direttamente al consorzio e con diritto di rivalsa a valle)»;

h) la vigilanza da parte dei Ministeri competenti.

 

I soggetti tenuti alla partecipazione possono essere considerati iscritti anche senza domanda

Dalla previsione di legge, che la sentenza fa risalire, giustamente, all’art. 48 del d. Lgs. n. 22/1997 e al riconoscimento implicito del Consorzio derivante dall’approvazione dello Statuto fin dal decreto Ministeri Ambiente ed Industria del 15 luglio 1998, deriva l’obbligatorietà del Consorzio PolieCo.

“Non vi è dubbio, dunque, che la partecipazione al consorzio sia disposta come obbligatoria. Tutto questo spiega e giustifica la pretesa del Consorzio appellato verso la società appellante che era tenuta a partecipare al Polieco e di fatto vi aveva fatto parte provvedendo a fare le prescritte dichiarazioni annuali dal 1999 al 2010, e per questo risultava anche annotata nella scheda socio detenuta dal Consorzio PolieCo (e prodotta in giudizio), sulla cui base era stata poi azionata la pretesa per il mancato adempimento successivo al giugno 2010. Nessun rilievo, quindi, ha la questione della mancanza di domanda scritta di adesione non vertendosi nell'ipotesi di consorzio volontario”.

Tale ultima notazione è di particolare rilevanza perché sancisce il potere del Consorzio PolieCo di considerare alla stregua di “iscritti” tutti i soggetti tenuti, mettendoli in mora qualora non adempiano alle obbligazioni ed eventualmente impartendo anche le sanzioni previste. Si tratta di una decisine, in definitiva, che – anche per l’autorevolezza del giudice che l’ha emessa (giudice di secondo grado) e per costituire una conferma di un indirizzo giurisprudenziale che, ad oggi è uniforme – può costituire la base di partenza per una attività maggiormente incisiva per limitare eventuali persistenti sacche di evasione del contributo ambientale.

 

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