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I film tecnici non sono imballaggi. Basta fake news!

I film tecnici non sono imballaggi. Basta fake news!

giovedì 31 gennaio 2019/Categorie: Sentenze

I film tecnici utilizzati nel processo produttivo non sono da ritenersi imballaggi e desta sconcerto la perseveranza nella divulgazione di notizie infondate che finiscono soltanto per danneggiare i produttori, penalizzati dalla confusione lì dove dovrebbero trovare chiarezza e verità.

Il consorzio Conai in una nota pubblicata sul proprio sito Internet, intervenendo in merito ad un’interrogazione parlamentare sul tema, ha impropriamente stabilito che i film in polietilene adesivo e protettivo sono da considerarsi a tutti gli effetti un imballaggio. A supporto della non corretta informazione, il Conai, ha fatto un esplicito riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione, ordinanza n. 19312 del 2018.

Si tratta di una decisione che non regola questioni generali ma afferma principi giuridici relativi a specifici generi di imballaggi e con riferimento alla legislazione vigente all’epoca dei fatti (2003) ed è del tutto inconferente ai fini della definizione di imballaggio relativa ai film plastici.

Né è risolutiva la sentenza parziale del Tribunale di Roma del 29 novembre 2018, n. 22852, la quale, senza distinguere tra film “tecnici”, film finalizzati alla produzione e film di protezione, afferma senza alcun riferimento tecnico che la variegata e numerosa produzione di una azienda multinazionale può essere tutta qualificata imballaggio.

Contro questa errata sentenza non definitiva già sono stati proposti due separati atti di appello.

I principi affermati da detta sentenza, peraltro, sono stati subito smentiti dalla Corte d’Appello di Roma con la recentissima decisione n. 474 del 23 gennaio 2019, la quale ha fatto chiarezza anche sulla reale portata dell’ordinanza 19312/18 della Cassazione sopra ricordata, contrabbandata dal Conai come regolamento finale della definizione di imballaggio e che, invece, come da sempre affermato dal PolieCo, regola questioni relative a pochi e ben precisati prodotti e con riferimento alla legislazione vigente nel 2003 (prima ancora della promulgazione del vigente T.U. Ambiente, d. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Afferma sul punto la Corte d’Appello: “La S.C. (...) si è pronunciata (...) in ordine alla natura di imballaggi da attribuire ad alcuni prodotti (...) ed ha fornito (…) soltanto una corretta interpretazione delle norme che definiscono gli imballaggi. (…). Per il resto (….) non ha in alcun modo affrontato il problema dell’inserimento del bene in polietilene nel ciclo produttivo aziendale dell’utilizzatore”.

A ciò si aggiunga che nella legislazione europea l’unico ordinamento in cui si qualificano come imballaggi i film tecnici è quello italiano.

Questo - in relazione all’esoso contributo ambientale richiesto per gli imballaggi – pone la produzione italiana fuori dal mercato con concrete iniziative minacciate e forse già attuate da numerose aziende per la loro delocalizzazione.

Alla luce della sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 474/2019, che ha stabilito che tutti i beni (quindi anche i film in PE) che vengono usati nell’ambito di un processo produttivo e sono finalizzati e progettati solo per tale uso, senza nessun collegamento alla fase di commercializzazione, non sono imballaggi, sarebbe corretto che anche il Conai facesse chiarezza, ponendo fine all’azione di accertamento avviata nei confronti delle imprese e annullando questi annosi contenziosi.

Se le stesse imprese sono addirittura accusate di una forte resistenza a versare il contributo Conai per la “sensibile differenza tra il basso valore del contributo POLIECO e il più consistente valore del contributo ambientale CONAI”, non è di certo un demerito del nostro consorzio. Il Polieco, pur con il modesto contributo richiesto alle imprese, riesce comunque a superare ampiamente e brillantemente gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti richiesti dalla normativa vigente.

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