Dal 24 marzo 2026 è entrato in vigore il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, attuativo della direttiva (UE) 2024/825, che interviene in modo incisivo sul Codice del consumo con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori nella transizione ecologica e contrastare le pratiche commerciali sleali, in particolare quelle connesse al c.d. greenwashing.
Il provvedimento si colloca nel più ampio quadro europeo volto a promuovere modelli di consumo sostenibili, imponendo agli operatori economici un elevato standard di trasparenza, veridicità e verificabilità delle informazioni ambientali.
Le modifiche al Codice del Consumo
Il decreto interviene in modo incisivo sul Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), ampliando il concetto di “caratteristiche principali” di un prodotto. Da oggi, le informazioni relative all’impatto ambientale o sociale, nonché agli aspetti legati alla circolarità - come durabilità, riparabilità e riciclabilità - sono considerate elementi essenziali. Fornire dati errati o ingannevoli su questi punti configura una pratica commerciale scorretta.
Inoltre, i servizi di raffronto tra prodotti dovranno garantire la massima trasparenza: i professionisti sono ora obbligati a fornire informazioni dettagliate sul metodo di confronto e sulle misure adottate per mantenere i dati aggiornati.
Focus sul greenwashing
Il profilo più innovativo del decreto riguarda il contrasto al greenwashing, ossia l’utilizzo di asserzioni ambientali ingannevoli o non verificabili. La disciplina si articola su più livelli:
- Divieto di asserzioni ambientali generiche non dimostrabili
Espressioni quali “eco-friendly”, “verde” o “sostenibile” sono vietate se non supportate da un’eccellenza ambientale riconosciuta e dimostrabile. Il legislatore mira così a evitare comunicazioni vaghe e suggestive che possano indurre in errore il consumatore.
- Divieto di asserzioni ambientali fuorvianti sull’intero prodotto
È vietato attribuire al prodotto nel suo complesso caratteristiche ambientali che riguardano solo un aspetto limitato (ad esempio, l’imballaggio), evitando così fenomeni di sovrastima dei benefici ambientali.
- Limitazioni alle dichiarazioni di neutralità climatica
Sono vietate le asserzioni basate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di CO₂ (es. “carbon neutral”), se non fondate sull’impatto reale del ciclo di vita del prodotto.
- Regolazione delle etichette di sostenibilità
È vietata l’esposizione di marchi ambientali non basati su sistemi di certificazione verificabili o non istituiti da autorità pubbliche. Il sistema deve prevedere controlli indipendenti e trasparenti.
- Obbligo di verificabilità e trasparenza
Le dichiarazioni ambientali devono essere supportate da dati oggettivi, piani attuativi realistici e verifiche da parte di soggetti terzi indipendenti, con risultati accessibili ai consumatori. Per le imprese che comunicano obiettivi di sostenibilità a lungo termine (es. "Neutralità entro il 2040"), la norma impone che tali asserzioni siano supportate da impegni chiari, oggettivi e verificabili. Tali obiettivi devono essere inseriti in un piano di attuazione dettagliato, con risorse stanziate e, soprattutto, devono essere monitorati periodicamente da un esperto terzo indipendente. I risultati di queste verifiche devono essere messi a disposizione del pubblico.
Il decreto affronta anche l'obsolescenza precoce. È ora vietato dichiarare falsamente una determinata durata del bene o presentare un prodotto come riparabile quando in realtà non lo è. I produttori diventano i primi responsabili della veridicità di queste dichiarazioni, mentre i venditori devono assicurarsi di trasmettere informazioni attendibili basate sui dati forniti dai produttori o dalle autorità.
Conclusioni
Per le imprese il nuovo quadro normativo non rappresenta, dunque, solo un onere formale, ma comporta una trasformazione sostanziale nel modo di concepire il marketing e la rendicontazione ambientale.