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Esportazione di rifiuti destinati al recupero: "La Corte di giustizia UE conferma il ruolo centrale della pianificazione nazionale"

Esportazione di rifiuti destinati al recupero: "La Corte di giustizia UE conferma il ruolo centrale della pianificazione nazionale"

mercoledì 15 luglio 2026/Categorie: Norme e sentenze, Per i soci

Con la sentenza del 2 luglio 2026 (causa C-447/25) la Corte di giustizia dell’Unione europea ha fornito un importante chiarimento in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, precisando che la destinazione del carico a un’operazione di recupero non impedisce allo Stato membro di destinazione di opporsi alla spedizione, qualora essa risulti incompatibile con il proprio piano di gestione dei rifiuti. La decisione affronta così un tema da non sottovalutare della disciplina europea delle spedizioni transfrontaliere, ribadendo il ruolo strategico della pianificazione nazionale nella realizzazione degli obiettivi di autosufficienza e di corretta gestione dei rifiuti.

 

•    Origine della controversia
La controversia trae origine da una richiesta di autorizzazione presentata da un’impresa slovena per la spedizione in Ungheria di circa 25.000 tonnellate di rifiuti destinati a un’operazione di recupero, finalizzata alla produzione di combustibile derivato da rifiuti. L’autorità competente ungherese ha, tuttavia, negato l’autorizzazione, ritenendo che l’importazione fosse incompatibile con il Piano nazionale di gestione dei rifiuti 2021-2027, volto a garantire la prioritaria valorizzazione dei rifiuti prodotti sul territorio nazionale.
Investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia è stata chiamata a chiarire se l’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 consenta agli Stati membri di opporsi anche a spedizioni destinate al recupero per motivi connessi alla pianificazione nazionale.

 

•    Il principio di diritto per le spedizioni transfrontaliere
La risposta della Corte è affermativa. Secondo i giudici europei, il regolamento sulle spedizioni di rifiuti deve essere interpretato alla luce della direttiva 2008/98/CE, la quale attribuisce agli Stati membri il compito di adottare piani di gestione idonei a garantire una rete integrata e adeguata di impianti, in grado di perseguire gli obiettivi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti.


In tale contesto, la pianificazione nazionale non costituisce un elemento meramente programmatico, ma rappresenta uno strumento essenziale di politica ambientale, che può legittimare l’opposizione a una spedizione transfrontaliera, qualora questa comprometta il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal piano nazionale. La Corte precisa, tuttavia, che tale potere non può essere esercitato in modo indiscriminato. L’autorità competente è tenuta a motivare adeguatamente la propria decisione, dimostrando in concreto che la spedizione sia incompatibile con la pianificazione vigente e che il diniego rispetti il principio di proporzionalità. L’opposizione, pertanto, non può fondarsi su valutazioni generiche o astratte, ma deve essere sorretta da un’effettiva verifica delle conseguenze della spedizione sul sistema nazionale di gestione dei rifiuti.

 

•    Il riferimento al Regolamento (UE) 2024/1157
Di particolare interesse risulta il riferimento al nuovo Regolamento (UE) 2024/1157, applicabile dal 21 maggio 2026. I giudici osservano che tale regolamento conferma espressamente la possibilità per gli Stati membri di formulare obiezioni alle spedizioni incompatibili con i rispettivi piani di gestione dei rifiuti, chiarendo come questa facoltà fosse già desumibile dal quadro normativo previgente.  Il nuovo regolamento, dunque, rafforza e rende più esplicito un orientamento già ricavabile dal Regolamento (CE) n. 1013/2006.

 

•    Aspetti operativi
Sotto il profilo operativo, la verifica della conformità della spedizione di rifiuti non può limitarsi al controllo della documentazione o dell’autorizzazione dell’impianto destinatario, ma è opportuno considerare anche la disciplina pianificatoria vigente nello Stato di destinazione, poiché eventuali incompatibilità con il piano nazionale di gestione dei rifiuti possono costituire un autonomo motivo di opposizione alla spedizione.

La pianificazione dei rifiuti si conferma così un elemento essenziale anche nell’ambito delle spedizioni transfrontaliere, destinato ad assumere un ruolo ancora più significativo nell’applicazione del Regolamento (UE) 2024/1157.

 

Per consultare il testo della sentenza cliccare qui

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