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Adempimenti RENTRI - Cosa succede dal 13 febbraio 2026

Adempimenti RENTRI - Cosa succede dal 13 febbraio 2026

giovedì 22 gennaio 2026/Categorie: Norme e sentenze, Per i soci

 

Modalità di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

 

- Produttori di rifiuti iscritti al RENTRI -

A decorrere dal 13 febbraio 2026 i soggetti che rientrano nelle categorie obbligate all’iscrizione al RENTRI saranno tenuti a movimentare i rifiuti esclusivamente con il FiR digitale.

La successiva trasmissione dei dati del FIR al RENTRI riguarderà solo i rifiuti pericolosi e dovrà essere effettuata seguendo le tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul Registro cronologico di c/s.

 

- Produttori di rifiuti NON iscritti al RENTRI -

I soggetti non obbligati all’iscrizione al RENTRI continuano, anche dopo il 13 febbraio 2026, a emettere il FIR in formato cartaceo.

Attenzione. A seguito delle modifiche normative intervenute sull’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rientrano tra i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, tra gli altri:

• gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila (anche se producono rifiuti pericolosi);

• gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che adempiono all’obbligo della tenuta del Registro cronologico di c/s con modalità alternative (conservazione per 3 anni del FIR o del documento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta);

• i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, che adempiono all’obbligo della tenuta del Registro cronologico di c/s con modalità alternative (conservazione per 3 anni del FIR);

• i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, che adempiono all’obbligo della tenuta del Registro cronologico di c/s con modalità alternative (conservazione per 3 anni del FIR).

 

Secondo quanto indicato sul portale RENTRI:

gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare - tramite l’area operatori del portale RENTRI - una pratica di cancellazione. In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

I soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, continueranno ad emettere il FIR in formato cartaceo, anche nel caso di rifiuti pericolosi, e non saranno tenuti a trasmettere al RENTRI i dati dei FIR.

 

Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti

A decorrere dal 13 febbraio 2026 il Registro cronologico di carico e scarico dovrà essere tenuto esclusivamente in modalità digitale.

I registri cartacei restano validi solo come documentazione “storica” e devono essere conservati per 3 anni dall’ultima annotazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato.

 

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