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In questa sezione è possibile per tutti gli utenti del sito consultare le news sui seminari informativi online in programma promossi dal Consorzio PolieCo su temi ambientali. Esperti di alto profilo terranno periodicamente videolezioni mirate ad approfondire aspetti normativi e tecnici sulla gestione dei rifiuti e ad illustrare prassi virtuose di avvio a riciclo, offrendo un prezioso strumento di conoscenza alle imprese e alle varie figure professionali del settore.

 
Greenwashing e pratiche commerciali - In vigore il D.Lgs. n. 30/2026 che impone nuovi vincoli per le imprese

Greenwashing e pratiche commerciali - In vigore il D.Lgs. n. 30/2026 che impone nuovi vincoli per le imprese

giovedì 26 marzo 2026/Categorie: Norme e sentenze, Per i soci

Dal 24 marzo 2026 è entrato in vigore il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, attuativo della direttiva (UE) 2024/825, che interviene in modo incisivo sul Codice del consumo con l’obiettivo di rafforzare la tutela dei consumatori nella transizione ecologica e contrastare le pratiche commerciali sleali, in particolare quelle connesse al c.d. greenwashing.

Il provvedimento si colloca nel più ampio quadro europeo volto a promuovere modelli di consumo sostenibili, imponendo agli operatori economici un elevato standard di trasparenza, veridicità e verificabilità delle informazioni ambientali.

 

Le modifiche al Codice del Consumo

Il decreto interviene in modo incisivo sul Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), ampliando il concetto di “caratteristiche principali” di un prodotto. Da oggi, le informazioni relative all’impatto ambientale o sociale, nonché agli aspetti legati alla circolarità - come durabilità, riparabilità e riciclabilità - sono considerate elementi essenziali. Fornire dati errati o ingannevoli su questi punti configura una pratica commerciale scorretta.

Inoltre, i servizi di raffronto tra prodotti dovranno garantire la massima trasparenza: i professionisti sono ora obbligati a fornire informazioni dettagliate sul metodo di confronto e sulle misure adottate per mantenere i dati aggiornati.

 

Focus sul greenwashing

Il profilo più innovativo del decreto riguarda il contrasto al greenwashing, ossia l’utilizzo di asserzioni ambientali ingannevoli o non verificabili. La disciplina si articola su più livelli:

  • Divieto di asserzioni ambientali generiche non dimostrabili

Espressioni quali “eco-friendly”, “verde” o “sostenibile” sono vietate se non supportate da un’eccellenza ambientale riconosciuta e dimostrabile. Il legislatore mira così a evitare comunicazioni vaghe e suggestive che possano indurre in errore il consumatore.

  • Divieto di asserzioni ambientali fuorvianti sull’intero prodotto

È vietato attribuire al prodotto nel suo complesso caratteristiche ambientali che riguardano solo un aspetto limitato (ad esempio, l’imballaggio), evitando così fenomeni di sovrastima dei benefici ambientali.

  • Limitazioni alle dichiarazioni di neutralità climatica

Sono vietate le asserzioni basate esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di CO₂ (es. “carbon neutral”), se non fondate sull’impatto reale del ciclo di vita del prodotto.

  • Regolazione delle etichette di sostenibilità

È vietata l’esposizione di marchi ambientali non basati su sistemi di certificazione verificabili o non istituiti da autorità pubbliche. Il sistema deve prevedere controlli indipendenti e trasparenti.

  • Obbligo di verificabilità e trasparenza

Le dichiarazioni ambientali devono essere supportate da dati oggettivi, piani attuativi realistici e verifiche da parte di soggetti terzi indipendenti, con risultati accessibili ai consumatori. Per le imprese che comunicano obiettivi di sostenibilità a lungo termine (es. "Neutralità entro il 2040"), la norma impone che tali asserzioni siano supportate da impegni chiari, oggettivi e verificabili. Tali obiettivi devono essere inseriti in un piano di attuazione dettagliato, con risorse stanziate e, soprattutto, devono essere monitorati periodicamente da un esperto terzo indipendente. I risultati di queste verifiche devono essere messi a disposizione del pubblico.

Il decreto affronta anche l'obsolescenza precoce. È ora vietato dichiarare falsamente una determinata durata del bene o presentare un prodotto come riparabile quando in realtà non lo è. I produttori diventano i primi responsabili della veridicità di queste dichiarazioni, mentre i venditori devono assicurarsi di trasmettere informazioni attendibili basate sui dati forniti dai produttori o dalle autorità.

Conclusioni

Per le imprese il nuovo quadro normativo non rappresenta, dunque, solo un onere formale, ma comporta una trasformazione sostanziale nel modo di concepire il marketing e la rendicontazione ambientale.

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