PolieCo
Search
× Search
Corsi online

In questa sezione è possibile per tutti gli utenti del sito consultare le news sui seminari informativi online in programma promossi dal Consorzio PolieCo su temi ambientali. Esperti di alto profilo terranno periodicamente videolezioni mirate ad approfondire aspetti normativi e tecnici sulla gestione dei rifiuti e ad illustrare prassi virtuose di avvio a riciclo, offrendo un prezioso strumento di conoscenza alle imprese e alle varie figure professionali del settore.

 
Adempimenti RENTRI - Cosa succede dal 13 febbraio 2026

Adempimenti RENTRI - Cosa succede dal 13 febbraio 2026

giovedì 22 gennaio 2026/Categorie: Norme e sentenze, Per i soci

 

Modalità di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

 

- Produttori di rifiuti iscritti al RENTRI -

A decorrere dal 13 febbraio 2026 i soggetti che rientrano nelle categorie obbligate all’iscrizione al RENTRI saranno tenuti a movimentare i rifiuti esclusivamente con il FiR digitale.

La successiva trasmissione dei dati del FIR al RENTRI riguarderà solo i rifiuti pericolosi e dovrà essere effettuata seguendo le tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul Registro cronologico di c/s.

 

- Produttori di rifiuti NON iscritti al RENTRI -

I soggetti non obbligati all’iscrizione al RENTRI continuano, anche dopo il 13 febbraio 2026, a emettere il FIR in formato cartaceo.

Attenzione. A seguito delle modifiche normative intervenute sull’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rientrano tra i soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, tra gli altri:

• gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila (anche se producono rifiuti pericolosi);

• gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che adempiono all’obbligo della tenuta del Registro cronologico di c/s con modalità alternative (conservazione per 3 anni del FIR o del documento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta dei rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta);

• i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, che adempiono all’obbligo della tenuta del Registro cronologico di c/s con modalità alternative (conservazione per 3 anni del FIR);

• i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, che adempiono all’obbligo della tenuta del Registro cronologico di c/s con modalità alternative (conservazione per 3 anni del FIR).

 

Secondo quanto indicato sul portale RENTRI:

gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare - tramite l’area operatori del portale RENTRI - una pratica di cancellazione. In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

I soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, continueranno ad emettere il FIR in formato cartaceo, anche nel caso di rifiuti pericolosi, e non saranno tenuti a trasmettere al RENTRI i dati dei FIR.

 

Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti

A decorrere dal 13 febbraio 2026 il Registro cronologico di carico e scarico dovrà essere tenuto esclusivamente in modalità digitale.

I registri cartacei restano validi solo come documentazione “storica” e devono essere conservati per 3 anni dall’ultima annotazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato.

 

Stampa
Servizi
 
Termini di utilizzo Cookie Policy Privacy Copyright 2022 by Cosorzio PolieCo
Back To Top