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Norme e sentenze
Il bene non è un imballaggio

Il bene non è un imballaggio

venerdì 5 luglio 2019/Categorie: Sentenze

La sentenza n. 4421 del 26 giugno 2019 della Seconda Sezione civile della Corte di Appello di Roma ha non solo confermato la precedente sentenza del 23 gennaio 2019 n.474/2019, ma ha anche precisato, esprimendo i principi di diritto in modo ancora più chiaro, i limiti dirimenti tra bene ed imballaggio.

 

Comparazione fra definizione di imballaggio e di merce

 

Di particolare interesse, nella sentenza risulta la comparazione fra la definizione generale di imballaggio, contenuta nell’ art.218, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 152/2006 con la definizione di merce intesa come “ogni bene economico trasportabile oggetto dell’attività mercantile. Sono merci tutti i beni economici che si trovano presso i commercianti. Non sono in senso stretto merci, invece i prodotti presso l’industriale in attesa di essere venduti e neanche i beni economici presso il consumatore”

 

I contenitori usati dal produttore nell’attività produttiva non sono merce, dunque non sono imballaggi

 

Ma cosa evidenzia questa comparazione? Che “non possono essere considerati imballaggi (in quanto contengono beni che non possono essere «ancora» essere considerati·«merci», per cui è assente una conditio sine qua non per potersi parlare di imballaggio) i contenitori utilizzati dal produttore nell'ambito della sua attività produttiva.

 

La conferma ad abundantiam arriva anche dalla stessa definizione di legge, laddove si specifica che i trasferimenti devono essere tra soggetti diversi (“la consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore”) sia, intuitivamente come soggetti giuridici (ci deve essere quindi anche un trasferimento di proprietà/disponibilità), sia come ruolo nella filiera, escludendo nella filiera, cosi dalla nozione di imballaggio, i contenitori utilizzati per meri trasferimenti fisici da parte del produttore nell’ambito della sua filiera produttiva (come ad esempio, nel settore agricolo, quelli dal campo all'azienda agricola)” (Corte d'appello di Roma Sentenza n. 474/2019 del 23/1/2019).

 

Tale interpretazione va condivisa e si attaglia, in particolare, ai prodotti dell’azienda P. destinati ad essere riutilizzati nell’ambito dell’attività produttiva degli acquirenti, per un indefinito numero di volte e non per un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo come previsto dall’art. 218 del D.Lgs. n. 152/2006.

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