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Norme e sentenze
La nozione di imballaggio nella abrogata normativa

La nozione di imballaggio nella abrogata normativa

mercoledì 1 agosto 2018/Categorie: Sentenze

(note alla Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19312/2018)

Facendo riferimento al comunicato stampa del consorzio Conai, intervenuto sulla recente Ordinanza della Cassazione 19312/2018 in materia di imballaggi, si riportano alcune osservazioni dei legali del consorzio PolieCo.

Un primo aspetto fondamentale da sottolineare è che il Conai ha omesso di riferire (al contrario di quanto ha fatto, invece, la Suprema Corte) che il giudizio atteneva a fatti verificatisi fino al mese di luglio dell’anno 2003, sicché l’azione si riferiva – ratione temporis - “a normativa (oggi) non più vigente, essendo stato il D.lgs. 22/1997 – cd Decreto Ronchi abrogato dal D.lgs. 152/2006, T.U. sull’ambiente (di recepimento della successiva direttiva 2004/12/CE)”, come evidenziato nell’Ordinanza stessa.

La lettura che il Conai ha voluto offrire dell’ordinanza, oltre ad essere parziale e fuorviante perché temporalmente scaduta e quindi superata – vorrebbe cogliere l’occasione per attardarsi su una nozione degli imballaggi che ormai appartiene alla storia dell’interpretazione del diritto e che pretendeva di costruirsi sulla base di un criterio “prognostico” ed astratto e non sull’ormai legislativamente consolidato e giurisprudenzialmente corrente criterio “funzionale”, relativo al concreto utilizzo del bene su cui far gravare il contributo ambientale.

Infatti, in materia di imballaggi - dall’anno 2004, con la direttiva 2004/12/CE citata dall’Ordinanza, si è modificata la direttiva “madre” sugli imballaggi (94/62/CE) e si sono introdotti, con l’allegato I alla direttiva 94/62/CE, gli “Esempi illustrativi per i criteri previsti all'articolo 3, punto 1. L’intero apparato normativo privilegia il criterio “funzionale” (necessariamente “in concreto” ed a posteriori) 1 poi ulteriormente e più di recente rafforzato anche dalla direttiva 2013/2/UE del 7 febbraio 2013, ove manufatti identici sono beni od imballaggi a seconda dell’utilizzo in concreto che ne viene fatto2.

1 Così il testo: “La definizione di “imballaggio” è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri: i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme; ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio; iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.”.

2 Quanto ai detti esempi illustrativi e solo per citarne alcuni: “Articoli considerati imballaggio: Pizzi per torte venduti con le torte, Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli), Grucce per indumenti (vendute con un indumento), Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita. Articoli non considerati imballaggio: Pizzi per torte venduti senza le torte, Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD) Grucce per indumenti (vendute separatamente), Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita”

Conseguentemente, in relazione a quanto erroneamente affermato dal Conai, e coerentemente con quanto stabilito dall’Ordinanza della Corte di Cassazione19312/2018, si precisa che:

  1. Nell’ordinamento giuridico italiano e nel 2018, almeno dal 2004 per le novità legislative intervenute, non risponde più giuridicamente al vero che possano essere qualificati imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo; infatti si deve ricorrere ad un giudizio basato sul criterio funzionale ed in concreto (quindi a posteriori) anche per ciò che è destinato ad essere utilizzato all’interno del ciclo produttivo – al di là dell’utilizzo di un “possono essere” (e non di un “devono essere” o “sono”) circa la loro qualifica come imballaggi. Con tale criterio, è naturale che quanto utilizzato all’interno del ciclo produttivo rientri nella competenza del PolieCo se a base di polietilene.

  2. Nell’ordinamento giuridico italiano e nel 2018, almeno dal 2004 per le novità legislative intervenute, non risponde più giuridicamente al vero che la valutazione dell’idoneità del bene a svolgere una o più delle funzioni di imballaggio va compiuta ex ante e in astratto, non ex post e in concreto; infatti è ormai sia legislativamente consolidato che giurisprudenzialmente corrente come sia il solo criterio “funzionale” a poter nel concreto essere invocato. Tanto affinché, attraverso l’utilizzo materiale del bene, sia poi fatto gravare sullo stesso il contributo ambientale; cosicché la valutazione dell’idoneità del bene a svolgere una o più delle funzioni di imballaggio va compiuta ex post e in concreto.

  3. Nell’ordinamento giuridico italiano e nel 2018, almeno dal 2004 per le novità legislative intervenute, non risponde più giuridicamente al vero che anche i contenitori utilizzati nell’industria ed agricoltura per materiali solidi o liquidi, o anche prodotti agroalimentari, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell’impresa siano da considerarsi imballaggi; infatti, data l’evoluzione della normativa come sopra rappresentata, ed in specie le due direttive europee, la direttiva 2004/12/CE e la direttiva 2013/2/UE, i contenitori utilizzati

  4. sia nell’industria che nell’agricoltura, in funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell’impresa, sono da considerarsi beni.

  5. Nell’ordinamento giuridico italiano e nel 2018, almeno dal 2004 per le novità legislative intervenute, non risponde più giuridicamente al vero che siano da considerarsi imballaggi, ancorché a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli shopper, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l’imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallet, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallet, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe, allorquando non abbiano la funzione in concreto di imballaggio.

Per approfondimenti, si rimanda ai seguenti documenti:

Sentenza 13108/2007     |     Sentenza 8131/2014     |     Sentenza di Appello 2461/2015     |     Direttiva 2004/12/Ce     |    Direttiva 2013/UE     |     Comunicazioni fra Conai e Federazione Gomma Plastica

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note:
1 Così il testo: “
La definizione di “imballaggio” è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gli articoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione di tali criteri: i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme; ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio; iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.”.

2 Quanto ai detti esempi illustrativi e solo per citarne alcuni: “Articoli considerati imballaggio: Pizzi per torte venduti con le torte, Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli), Grucce per indumenti (vendute con un indumento), Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita. Articoli non considerati imballaggio: Pizzi per torte venduti senza le torte, Spine di contenimento per CD (spindle) (venduti vuoti, destinati ad essere usati per custodire i CD) Grucce per indumenti (vendute separatamente), Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita”.

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