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Tubi e condotte: l’obbligo di partecipazione non viene meno se i sistemi alternativi di gestione non sono concretamente ed effettivamente operanti

Tubi e condotte: l’obbligo di partecipazione non viene meno se i sistemi alternativi di gestione non sono concretamente ed effettivamente operanti

martedì 3 luglio 2018/Categorie: Sentenze

Ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. nel procedimento N. R.G. 61526/2017, Trib. Roma, sez. XVII, Dott Matucci, del 19/2/2018 tubi e condotte, effetti soppressione comma 2 effettivo funzionamento del sistema autonomo.

In questa sentenza si stabilisce chiaramente che l’obbligo di partecipazione al Polieco per tubi e condotte può venir meno, soltanto se i sistemi alternativi di gestione sono non solo astratti, ma concretamente operanti.

Il D.lgs. n. 4 del 2008 (in vigore dal 13 febbraio 2008), che, nel riformulare il comma 1 dell'art. 234 testo unico delle norme ambientali (eliminando il riferimento in esso contenuto all'esclusione dei materiali e le tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque, in quanto considerati beni durevoli) e nel sostituire il comma 2 dello stesso art. 234, esclude dall'obbligo contributivo tutti i beni di lunga durata in attesa della determinazione, mediante decreto ministeriale, di quelli da assoggettare a contributo ridotto, in ragione del lungo periodo d'impiego, o da escludere dal contributo, in ragione della non riciclabilità di fatto a "fine vita" del bene [nuovo art. 234, comma 2: «Con decreto del Ministro dell'ambiente delle tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata per i quali deve essere versato un contributo per il riciclo in misura ridotta in ragione del lungo periodo di impiego o per i quali non deve essere versato tale contributo in ragione di una situazione di fatto di non riciclabilità a fine vita. In attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo» … n) a far data dal 12 novembre 2014, il comma 2 dell'art. 234 del testo unico delle norme ambientali è stato abrogato ad opera dell'art. 35, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014: ne segue che, in base al vigente comma 1 dell'art. 234, il Consorzio riguarda i rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento e riciclaggio, esclusi gli imballaggi di cui all'articolo 218, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e dd), i beni, ed i relativi rifiuti, di cui agli articoli 227, comma 1, lettere a), b) e c), e 231 (cfr. Cass. civ. n. 18390 del 18/09/2015) …

Il venir meno dell’obbligo di partecipazione al Consorzio Polieco è subordinato ai sistemi alternativi delineati dal nuovo testo del citato art. 234, che devono essere concretamente posti in essere, procedendo allo smaltimento dei generi di rifiuti in argomento con un sistema effettivamente operante. La possibilità delineata dal citato art. 234 D.Lgs. n. 152/2006 di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti in polietilene va interpretata nel senso che, perché venga meno l'obbligo di partecipazione al Consorzio, i sistemi alternativi di gestione devono essere effettivamente operanti, non essendo sufficiente la mera possibilità astratta di organizzarsi diversamente.

Rileva, inoltre, il giudicante che, come sopra già esposto, il secondo comma dell’art. 234 D.Lgs. n. 152/2006, invocato dalla resistente per escludere l’obbligo a suo carico di aderire al consorzio, è stato abrogato dal D.L. 12/9/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 La ………, con la memoria del 14/2/2018, ha eccepito la non vigenza dell’obbligo di iscrizione al consorzio ricorrente per effetto della mancata adozione dello statuto-tipo con D.M. come disposto dall’art. 234 D.Lgs. n. 152/2006. L’eccezione è infondata … rileva il giudice che, con D.M. 29/7/2016 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato approvato lo schema tipo dello Statuto del Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene ed il citato D.M. è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 16/8/2016, quindi il termine di cui al comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 è scaduto il 16/12/2016

Clicca qui per leggere la Sentenza n. 61526/2017

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