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Norme e sentenze
Sistema autonomo - Beni durevoli - Onere della prova

Sistema autonomo - Beni durevoli - Onere della prova

martedì 3 luglio 2018/Categorie: Sentenze

Sent. Nel Proc. 40227/2012 R.G Trib. Roma, sez. III, Dott. Garri, del 1/8/2014 circa effettivo funzionamento del sistema autonomo - beni durevoli (tubi) – onere della prova.

Il Tribunale sostiene che la possibilità delineata dalla norma di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti in polietilene vada interpretata nel senso che, perché venga meno l’obbligo di partecipazione al Consorzio, i sistemi alternativi di gestione devono essere effettivamente operanti, non essendo sufficiente la mera possibilità astratta di organizzarsi diversamente.

La società convenuta afferma l’insussistenza degli obblighi di partecipazione al consorzio in forza del comma 2 dell’art. 234 il quale stabilisce che “Con decreto del Ministro dell'ambiente delle tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i beni in polietilene, che per caratteristiche ed usi, possono essere considerati beni di lunga durata per i quali deve essere versato un contributo per il riciclo in misura ridotta in ragione del lungo periodo di impiego o per i quali non deve essere versato tale contributo in ragione di una situazione di fatto di non riciclabilità a fine vita. In attesa di tale decreto tali beni di lunga durata restano esclusi dal versamento di tale contributo”.

Interpretando tale disposizione, la parte convenuta che cosa prospetta? Che vista l’impossibilità di verificare se i propri prodotti rientrano tra i beni di lunga durata, stante la mancata emanazione del decreto previsto dalla norma, gli stessi devono ritenersi esclusi. L’argomento però è infondato, visto che la funzione del decreto è quella di distinguere, tra i beni di lunga durata, quelli esclusi dal versamento del contributo e quelli per cui il contributo deve essere versato in misura ridotta, ma presuppone che i beni di lunga durata siano individuabili indipendentemente dal decreto stesso. Tanto è vero che è previsto che tali beni, fino all’emanazione del decreto, restano comunque esclusi dall’obbligo di versare i contributi consortili.

Per di più, manca nel caso specifico la prova che consenta di accertare se i beni prodotti dalla società siano o meno qualificabili come “di lunga durata”.

Infine, quanto alle questioni di legittimità costituzionale e comunitaria profilate dalla difesa, se ne ravvisa la manifesta infondatezza, non riscontrandosi alcuna contrarietà della normativa fin qui esaminata con i principi di libera concorrenza e libera iniziativa privata.

Clicca qui per vedere: Sentenza n. 40227/2012

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