Sentenza resa nel procedimento R.G. n. 70680/12 Tribunale di Roma del 22/7/2014 – sull’obbligo di partecipazione dal 2008 e sulla concreta (autorizzata) attuazione del sistema autonomo alternativo
Ritiene il Tribunale che la norma [ora richiamata vada interpretata nel senso che gli operatori abbiano oggi l’obbligo (legale) di aderire al Consorzio istituito per legge (Polieco), salva la possibilità di organizzare autonomamente la gestione dei rifiuti di beni in polietilene in conformità ai precetti contenuti nel settimo comma dell’art. 234. In altre parole, per come correttamente evidenziato dalla difesa di parte attrice, perché venga meno l’obbligo di partecipazione al Consorzio Polieco, i sistemi alternativi delineati dal nuovo testo dell’art. 234 devono essere concretamente posti in essere procedendo allo smaltimento dei generi di rifiuti in argomento con un sistema effettivamente operante. Non basta, quindi, la mera possibilità astratta di organizzarsi diversamente perché venga meno l’obbligo di partecipazione al Consorzio, ma occorre che quella possibilità venga nel concreto posta in essere e, dunque, utilizzata dall’operatore convenuto.
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