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STATUTO di cui al D.M. 15/07/1998 come adeguato all’art. 234 del Dlgs. 152/’06 e successive modificazioni

Titolo I

Denominazione – Personalità Giuridica – Sede - Durata

Articolo 1

(Denominazione - Personalità Giuridica - Sede)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 234 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e sue successive modifiche e integrazioni è costituito il "Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene", in appresso denominato Consorzio.
2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed, inserito nella organizzazione amministrativa dello Stato, è esercente un pubblico servizio nel quadro della difesa dell’ambiente.
3. II Consorzio ha sede legale in Roma, Piazza Santa Chiara, n. 49 e può costituire, per delibera assembleare, sedi distaccate e/o stabilire altra sede operativa.

Articolo 2
(Durata)
1. Il Consorzio ha durata illimitata e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.

 Titolo II
Scopo – Oggetto – Mercato - Concorrenza

 Articolo 3
(Scopo - Oggetto Consortile – Mercato - Concorrenza)
1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha lo scopo di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti di beni a base di polietilene di cui all'articolo 234, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, affinché siano raggiunti gli obiettivi di recupero e riciclaggio degli stessi rifiuti di beni a base di polietilene; il detto scopo è da raggiungersi anche garantendo attività comunque connesse allo stesso.
2. Il Consorzio opera nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e di libera concorrenza delle attività di settore, nonché delle previsioni dell’articolo 234 del medesimo decreto.
3. Il Consorzio per il raggiungimento dello scopo, di cui al comma 1 del presente articolo 3, svolge, tra l’altro, le seguenti funzioni in materia di beni e di rifiuti di beni a base di polietilene, qui comunque esemplificativamente rappresentate:

  • a) promuove la gestione del flusso dei rifiuti di beni a base di polietilene;
  • b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni a base di polietilene, anche tramite l’attività di intermediazione e commercio senza detenzione dei detti rifiuti di beni a base di polietilene, fornendo anche assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero;
  • c) promuove accordi tra imprese e società interessate nonché con altri soggetti ed Enti che effettuano attività di raccolta differenziata;
  • d) promuove l'informazione e la formazione, comunque intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di gestione dei rifiuti di beni a base di polietilene, che riguarda, tra l'altro, i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili ed il ruolo degli utenti nel processo di riutilizzazione, di riciclaggio e di recupero;
  • e) favorisce il corretto smaltimento dei rifiuti di beni a base di polietilene, nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, fatto comunque salvo il rispetto degli obiettivi minimi di riciclaggio fissati ai sensi dell'articolo 234, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle disposizioni contro l'inquinamento;
  • f) prevede forme di deposito cauzionale nella distribuzione dei prodotti dei consorziati;
  • g) assicura la gestione dei rifiuti dei beni a base di polietilene provenienti dalla raccolta differenziata comunque effettuata;
  • h) promuove la valorizzazione di particolari frazioni di polietilene;
  • i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riferimento agli ambiti applicativi di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • l) assicura l’eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile od economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento;
  • m) assicura, in applicazione dell’articolo 234, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione alle finalità dell’intera Parte Quarta dello stesso decreto legislativo ed a norma del presente Statuto, siano vincolanti per tutti i soggetti partecipanti conseguentemente il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio stesso ed intraprende, anche in collaborazione con le competenti Autorità, le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni integrate dai consorziati o dai soggetti tenuti a consorziarsi e relative agli obblighi ad essi derivanti dall’obbligo di partecipazione al Consorzio.

4. AI fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta, trasporto e le attività di riciclaggio e di recupero, ed anche infine di favorire il mercato dei prodotti recuperati dai rifiuti di beni a base di polietilene il Consorzio svolge, altresì, tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e comunque connesse, utili ed opportune. In particolare il Consorzio esemplificativamente può:

  • a) fornire assistenza nella creazione di circuiti ed impianti di riciclaggio e di recupero;
  • b) promuovere accordi tra imprese e società interessate;
  • c) promuovere e partecipare alla progettazione di impianti;
  • d) rappresentare le imprese consorziate presso le autorità nazionali, comunitarie ed internazionali;
  • e) favorire accordi tra le aziende produttrici, utilizzatrici e distributrici, nonché con altri soggetti o Enti Pubblici e Privati che effettuano attività di raccolta differenziata;
  • f) realizzare accordi di collaborazione con Consorzi o altri Enti privati o pubblici con analoghe finalità;
  • g) effettuare operazioni mobiliari, immobiliari, e finanziarie;
  • h) promuovere campagne di informazione e programmi di formazione anche attraverso la costituzione di idonei strumenti allo scopo;
  • i) ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati;
  • l) promuovere, costituire o concorrere a costituire associazioni, fondazioni, comitati, società, consorzi, trusts ed ogni altro strumento giuridico reputato idoneo al raggiungimento diretto od indiretto del proprio scopo consortile.

 5. Ai sensi dell’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, soprattutto, per gli effetti dell’applicazione del comma 14 dello stesso articolo, l’obbligo di conferimento al Consorzio è adempiuto, in via principale, attraverso il conferimento effettuato dai soggetti obbligati ai soggetti incaricati dal Consorzio stesso; è identificato come soggetto incaricato del Consorzio, necessariamente e nel pieno rispetto delle regole in materia di concorrenza e mercato, ciascun soggetto che sia regolarmente iscritto al Consorzio ed in possesso delle autorizzazioni necessarie, e quindi ciascun consorziato in regola con gli adempimenti consortili; detto obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere i rifiuti di beni a base di polietilene ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.
6. Il Consorzio collabora, in generale ed istituzionalmente, con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, anche, nel particolare, fornendo gli elementi di valutazione che lo stesso Osservatorio deve acquisire ai fini di quanto stabilito dall’articolo 234, comma 7, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, peraltro ed infine concorrendo, unitamente agli altri consorzi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio medesimo.
7. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale.
8. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di gestione dei rifiuti di beni a base di polieti1ene regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa che, sempre ai sensi dell’articolo 234, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre i “soggetti incaricati” in ambito nazionale sono, in conformità con il disposto legislativo, tutti i soggetti regolarmente iscritti al Consorzio ed in possesso delle autorizzazioni necessarie, proprio ai fini di non restringere la libera circolazione di merci all’interno della Comunità e comunque dello spazio economico europeo, sono parimenti considerati “soggetti incaricati” anche gli operatori degli altri Stati appartenenti alla Comunità europea o comunque allo spazio economico europeo purché siano in regola nell’esercizio della loro attività secondo le disposizioni vigenti nel paese di origine. L’applicazione di detta disposizione, soprattutto nella parte atta a dare corpo alle dovute precauzioni in materiale ambientale è da aversi pienamente rispettosa dei seguenti principi: aa) le richieste del Consorzio agli operatori degli Stati appartenenti alla Comunità e comunque allo spazio economico europeo circa la loro regolarità sono effettuate nei limiti e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, in specie con riferimento alle norme sulle spedizioni tranfrontaliere dei rifiuti, senza poi che sia imposto loro alcunché di diverso da quanto imposto dalla legge italiana agli operatori nazionali; bb) sempre dette richieste hanno lo scopo di accertare fatti, hanno quindi un valore meramente fattuale; cc) ancora, sul risultato di dette richieste, al di là dell’accertamento del fatto, il Consorzio non può esercitare alcuna discrezionalità; dd) residualmente, acquisiti con dette richieste gli elementi di fatto, il Consorzio non può impedire in alcun modo l’esportazione e più in generale la libera circolazione delle merci nel mercato interno Europeo. Le dette norme sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti dall’Italia ed in ambito comunitario, vedono comunque integrata la documentazione di spedizione come prevista, attraverso una collaborazione prestata dal Consorzio affinché vi sia da parte dello stesso una conoscenza soprattutto delle quantità di rifiuti di beni a base di polietilene che non siano così oggetto di conferimento al medesimo Consorzio.
9. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti a base di polietilene dall’Italia fuori dalla Comunità – ai fini di veder rispettato l’obbligo di conferimento di cui all’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – devono avvenire di concerto con il Consorzio nelle forme e nei modi da questo stabiliti nel rispetto ed ad integrazione della disciplina in materia di spedizioni trasfrontaliere dei rifiuti.

 Titolo III

 Consorziati – Ammissione – Quote di partecipazione al Consorzio – Diritti ed obblighi dei consorziati – Sanzioni – Cessazione della qualità di consorziato – Accrescimento e trasferimento del fondo consortile

 Articolo 4
(Consorziati)

 1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 234, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono obbligati a partecipare al Consorzio in qualità di consorziati ordinari a) i produttori e gli importatori di beni a base di polietilene, b) gli utilizzatori ed i distributori di beni a base di polietilene, anche tramite le associazioni nazionali di categoria presenti nel CNEL, c) i riciclatori ed i recuperatori dei rifiuti di beni a base di polietilene;
2. Ai fini del presente statuto i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono distinti nelle seguenti categorie:

  • - categoria A, i produttori e gli importatori di beni a base di polietilene;
  • - categoria B, gli utilizzatori ed i distributori di beni a base di polietilene;
  • - categoria C, i riciclatori ed i recuperatori dei rifiuti di beni a base di polietilene.

 3. I soggetti che esercitino le attività proprie delle diverse categorie di consorziati come indicate nel comma 2 e 4 del presente articolo partecipano al Consorzio nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con il regolamento consortile.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 234, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono partecipare al Consorzio in qualità di consorziati aggiunti a) i produttori e gli importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene, b) i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni e dei rifiuti a base di polietilene.
5. Ai fini del presente statuto i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo sono distinti nelle seguenti categorie:

  • - categoria D, i produttori e gli importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene;
  • - categoria E, i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni e dei rifiuti a base di polietilene.
6. Il numero dei consorziati è illimitato.

 Articolo 5
(Ammissione)

1. La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Con la domanda, che deve essere scritta, il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui all'articolo 4, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento consortile e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti nel Consorzio.
3. La domanda deve altresì contenere tutte le informazioni relative all'attività svolta dal richiedente con particolare riguardo alle quantità di beni a base di polietilene, anche in forma di semilavorati, prodotti o importati, ed alle quantità di rifiuti di beni a base di polietilene raccolte, riciclate o recuperate nell'anno precedente quello in cui si presenta la domanda di ammissione.
4. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per gli enti, organismi od associazioni la domanda dovrà essere accompagnata dalla copia dello statuto e dall'elenco dei partecipanti.
5. Le informazioni fornite con la domanda di ammissione sono riservate.
6. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione. Il rifiuto di ammissione deve essere motivato ed è soggetto a reclamo o impugnativa e dovrà comunque essere comunicato all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti.

 Articolo 6
(Quote di partecipazione al Consorzio)

1. Le categorie dei soggetti di cui all'articolo 4, vale a dirsi la categorie A, B, C, D ed E, partecipano al Consorzio in forma paritaria.
2. Nell'ambito di ciascuna categoria di imprese di cui all'articolo 4, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati, in via principale e per i soggetti di cui alle categorie A, C, D ed E, proporzionalmente al rapporto tra la quantità prodotta di beni a base di polietilene oppure di rifiuti di beni a base di polietilene che risulta immessa al consumo o raccolta o riciclata e recuperata o trasportata o stoccata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione e la quantità complessiva riferita ai consorziati appartenenti alla medesima categoria, mentre, in via residuale e per i soggetti di cui alla categoria B, attraverso altri criteri quali quelli forfetari.
3. Il calcolo della quota di partecipazione al Consorzio riferita ai singoli consorziati è determinata dall'Assemblea. In caso di adesione di un nuovo socio la determinazione delle quote di partecipazione avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima Assemblea dell’anno successivo a quello di adesione.

 Articolo 7
(Diritti e obblighi dei consorziati)

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente Statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati fruiscono dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.
2. Le deliberazioni degli organi consortili assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.
3. I Consorziati sono, inoltre, obbligati a:

  • a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
  • b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
  • c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all’oggetto consortile;
  • d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la massima riservatezza dei consorziati;
  • e) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi del Consorzio.

 4. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime in PE destinate alla produzione di beni in polietilene o di beni in polietilene, e relativi semilavorati, sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

 Articolo 8
(Sanzioni)

 1. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di Amministrazione può comminare una sanzione commisurata alla gravità dell'infrazione. Nel regolamento vengono individuati gli inadempimenti, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

 2. In caso di inadempimento gravi degli obblighi consortili il Consiglio di Amministrazione può peraltro assumere specifici provvedimenti di volta in volta applicabili. Nel regolamento vengono individuati gli inadempimenti gravi e la natura degli specifici provvedimenti applicabili oltre le norme del relativo procedimento.

 Articolo 9 
 (Cessazione della qualità di Consorziato - Accrescimento e trasferimento della quota di fondo consortile)

1. I consorziati devono richiedere che sia disposta la loro esclusione dal Consorzio, previa specifica dichiarazione, allorquando decidano di non svolgere più attività nel settore.
2. I consorziati devono altresì richiedere che sia disposta la loro esclusione dal Consorzio per la perdita dei requisiti richiesti per legge ai consorziati stessi per lo svolgimento della loro attività.
3. In nessun caso si procede alla liquidazione della quota di fondo consortile e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.
4. La quota di fondo consortile è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda o di successione nell’attività di impresa esercitata su medesima azienda e comunque previo assenso dell’Assemblea.

Articolo 10
(Fondo Consortile)

1. Ciascuno dei consorziati, sia questi ordinario od aggiunto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del presente statuto, è tenuto anche a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma calcolata in relazione al numero delle quote di partecipazione al Consorzio, comunque queste siano state determinate e di cui è titolare al momento dell’adesione al Consorzio. L'entità della somma da conferire tenuto conto della quota di partecipazione al Consorzio è determinata dall'Assemblea.
2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre forme di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
4. L' Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione oppure con le quote di fondo consortile perse dal socio receduto od escluso ammenoché queste non servano, nell’esercizio in cui si determina il detto recesso o la detta esclusione, alla ricostituzione del Fondo consortile stesso.
5. In caso di adesione di un nuovo consorziato, sia questi ordinario od aggiunto, la determinazione della somma con cui si realizza il concorso del detto nuovo consorziato alla costituzione del fondo consortile è comunque determinata dall’Assemblea dell’anno successivo a quello di adesione mediante una corrispondente proporzionale diminuzione delle quote di Fondo consortile degli altri consorziati, nell’ambito della medesima categoria.
6. Comunque, una volta l’anno, è rideterminata, sulla base delle dichiarazioni dell’anno precedente, la quota di fondo consortile spettante a ciascun consorziato; ai fini della detta riderminazione, con eventuali aumenti e diminuzioni, è conferito ampio mandato agli organi consortili affinché dal Consiglio di Amministrazione sia proposta ed dall’Assemblea sia approvata con apposita deliberazione.

Titolo IV

Mezzi finanziari – Esercizio e bilancio

Articolo 11 (Mezzi finanziari)

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 234, comma 10, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio è tenuto a garantire l’equilibrio della propria gestione finanziaria. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento del Consorzio sono costituiti:

  •  a) dai proventi delle attività svolte dal consorzio;
  • b) dai contributi ambientali, sia di riciclo e recupero che di smaltimento, da versarsi da parte dei consorziati al Consorzio secondo le modalità e le scadenze stabilite dall’Assemblea. Tali diversificati contributi sono deliberati annualmente dall' Assemblea comunque in una quota proporzionale al numero delle quote di partecipazione al Consorzio come a ciascun soggetto assegnate;
  • c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
  • d) dall’eventuale contributo percentuale di riciclaggio di cui all’articolo 234, comma 13, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 12 
 (Esercizio e bilancio)

 1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio, che è approvato dall'Assemblea nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero in un maggior termine in ragione di eventuali esigenze derivanti dalla particolare struttura ed oggetto del Consorzio.

Titolo V

Organi – Assemblea – Convocazione dell’assemblea – Assemblea ordinaria – Assemblea straordinaria – Diritto e modalità di voto – Consiglio di Amministrazione – Funzioni del Consiglio di Amministrazione – Presidente – Organo di Controllo

 Articolo 13
(Organi)

 1. Sono Organi del Consorzio: 

  •  A. l'Assemblea dei Soci;
  • B. il Consiglio d' Amministrazione;
  • C. il Presidente;
  • D. l’Organo di Controllo.

 Articolo 14
(Assemblea)

1. L' Assemblea è costituita dai soci consorziati di cui al precedente articolo 4.
2. L'Assemblea è aperta alla partecipazione di rappresentanti territoriali più significativi delle stesse categorie produttive del settore inerenti l'attività del Consorzio, che saranno regolate da apposito protocollo d'intesa con le Categorie Nazionali rappresentate.
3. L'Assemblea è inoltre aperta alla partecipazione delle Istituzioni e degli Enti locali con particolare riferimento a quelli ricadenti nelle aree a più alta concentrazione di utilizzo, e relativo impatto ambientale, di film di PE per uso agricolo. Ogni socio può delegare all'Assemblea un altro socio ma è consentito essere portatori di più deleghe solo entro il limite del 5% del totale delle quote consortili.
4. Hanno diritto di partecipare all' Assemblea tutti i consorziati che siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi consortili.

Articolo 15
(Convocazione dell’Assemblea)

1. L'Assemblea è indetta in via ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo.
2. La convocazione formale dell'Assemblea avviene con le seguenti modalità:

  • a) mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale almeno trenta giorni prima dell'adunanza, ovvero
  • b) mediante avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ovvero,
  • c) mediante avviso depositato presso la sede consortile e pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale almeno venti giorni prima dell'adunanza.

 In ogni caso l'avviso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.

 3. L'Assemblea è indetta inoltre, su convocazione del Presidente, ogni qual volta ciò sia ritenuto necessario dall’organo amministrativo o sia richiesto, con l'indicazioni degli argomenti da trattare, da un numero di Consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio per ciascuna categoria di consorziati. L’Assemblea può tenersi anche per via telematica od informatica a condizione che sia assicurata l’effettiva partecipazione alla discussione ed al voto agli aventi diritto e l’identificazione dei medesimi, in tal caso l’Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente con il segretario.

Articolo 16
(Assemblea ordinaria)

 1. L'Assemblea ordinaria:

  • a) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;
  • b) determina le direttive di massima dell'attività del Consorzio;
  • c) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, nomina il suo Presidente e due Vice Presidenti, di cui uno con deleghe operative;
  • d) nomina l’Organo di Controllo;
  • e) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;
  • f) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
  • g) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli consorziati;
  • h) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;
  • i) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di beni di polietilene;
  • l) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al Presidente ed ai Vice Presidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri dell’Organo di Controllo;
  • m) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'articolo 11;
  • n) delibera sull'ammissione di nuovi consorziati, le modifiche delle quote di partecipazione al consorzio e delle quote di fondo consortile;
  • o) delibera sulla istituzione di eventuali sedi secondarie;
  • p) può nominare un comitato tecnico consultivo con specifiche competenze di analisi e proposte;
  • q) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione possono chiedere al Consiglio di Amministrazione stesso di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata ai sensi del comma 1 o del comma 3 dell'articolo 15, del presente Statuto, l'approvazione di modificazioni dei regolamenti consortili. La richiesta, ancora nel caso di convocazione ai sensi del comma 1 o del comma 3, deve pervenire al Consiglio di Amministrazione almeno sessanta giorni prima di quello richiesto per lo svolgimento dell'Assemblea.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
4. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote di partecipazione al Consorzio.
5. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano la quota di partecipazione al Consorzio necessaria per deliberare ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'Assemblea in seconda convocazione delibera validamente con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio e con il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti.
6. Tuttavia in seconda convocazione è comunque necessario l'intervento di tanti consorziati che rappresentino più della metà delle quote di partecipazione al Consorzio ed il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti per le deliberazioni concernenti l'approvazione del regolamento consortile.

Articolo 17 
 (Assemblea straordinaria)

 1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio.
3. Se i consorziati intervenuti in prima convocazione non rappresentano le quote di partecipazione al Consorzio necessarie per deliberare, l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente convocata con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio e delibera con il voto favorevole dei due terzi delle quote presenti.
4. Le modifiche dello statuto adottate dalla Assemblea devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
5. In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio o a scopi affini, secondo le eventuali indicazioni normative.

Articolo 18
(Diritto e modalità di voto)

 1. Ogni consorziato ha diritto, se in regola con gli adempimenti e gli obblighi consortili, ad un numero di voti nell'Assemblea pari al numero di quote di partecipazione al Consorzio cui è titolare.
2. Nel regolamento sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma 1.
3. I sistemi di votazione (per scheda segreta o per alzata di mano) sono stabiliti dal Presidente, ad eccezione delle nomine degli organi sociali che avvengono mediante scrutinio segreto.

Articolo 19
(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci membri, di cui il Presidente e due Vice Presidenti.
2. Ciascuna categoria di consorziati sia ordinari che aggiunti, quindi la Categoria A, B, C, D ed E, ha diritto ad esprimere due consiglieri di amministrazione; ciò anche al fine di veder assicurato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 234, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che nei consigli di amministrazione che si susseguiranno nel tempo come organo del Consorzio cosiccome nei consigli di amministrazione di società strumentali eventualmente partecipate a maggioranza dal Consorzio, sia uguale il numero dei Consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori, vale a dirsi dei consorziati aggregati riconducibili ai soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei beni e dei rifiuti a base di polietilene, cioè ed ancora alla categoria E, il numero dei Consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori, vale a dirsi dei consorziati ordinari riconducibili ai soggetti riciclatori e recuperatori di rifiuti di beni a base di polietilene, cioè ed ancora alla categoria C, ed il numero dei Consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori con materie prime, vale a dirsi dei consorziati ordinari riconducibili ai produttori e gli importatori di beni in polietilene, cioè ed ancora alla categoria A).
3. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazioni distinte per ciascuna categorie di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono.
4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

 Articolo 20
(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

 1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di Amministrazione:

  • a) salvo quanto previsto dall'articolo 21, determina le funzioni del Presidente, dei Vice-Presidente e del Comitato esecutivo;
  • b) convoca l'Assemblea;
  • c) conserva il libri consortili e provvede al loro costante aggiornamento;
  • d) definisce le ripartizioni delle quote di partecipazione al Consorzio e le quote del fondo consortile in conformità alle disposizioni di legge e del presente statuto e le sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
  • e) redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione afferente quest'ultimo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • f) determina l'entità dei contributi di cui all'articolo 11 a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea;
  • g) adotta il programma annuale o pluriennale dell'attività del Consorzio in ottemperanza alle delibere dell'Assemblea;
  • h) propone all'Assemblea gli schemi del regolamento consortile, e relative modifiche, da poi sottoporre, una volta approvati dalla stessa, all'approvazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;
  • i) delibera sulle proposte di accordi e di convenzioni;
  • k) delibera la stipulazione e sottoscrizione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;
  • l) determina l'organico del personale del Consorzio;
  • m) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio;
  • n) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'articolo 8;
  • o) trasmette all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ogni utile documentazione;
  • p) propone all'Assemblea le modifiche dello statuto e sottopone la relativa delibera dell'Assemblea all'approvazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico;
  • q) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con l'Amministrazione pubblica, l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti e gli altri Consorzi di cui alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • r) delibera su ogni altro argomento sottopostogli dal Presidente
  • s) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio.

2. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati.

 Articolo 21
(Presidente)

 1. Al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, che può essere anche non socio, spettano i poteri di ordinaria amministrazione e tutti gli altri poteri riconosciuti dal presente statuto.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dai Vice Presidenti.
3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 22
(Organo di Controllo)

 1.L’Organo di Controllo è istituito da sette membri effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali. Gli altri membri sono eletti dall'Assemblea. Per i membri di nomina ministeriale non è richiesta l'iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.
2. I membri dell’Organo di Controllo durano in carica 3 esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.
3. L’Organo di Controllo vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del Consorzio e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.
4. I membri dell’Organo di Controllo partecipano all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. I membri dell’Organo di Controllo supplenti subentrano a quelli effettivi secondo l'anzianità di carica. In caso di pari anzianità prevale l'età anagrafica.
6. I membri dell’Organo di Controllo di nomina ministeriale possono essere revocati solo dai Ministri che li hanno nominati.

Titolo VI

 Disposizioni finali e transitorie

Articolo 23
(Scioglimento e liquidazione)

 1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendo preferibilmente fra i soci. In caso di cessazione del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale soci, effettivamente versato dai consorziati, deve essere devoluto a Consorzi aventi scopi similari.

Articolo 24
(Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti)

 1. Il Consorzio, che svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio Nazionale, inoltre coopera con lo stesso affinché sia assicurata l’osservanza degli indirizzi e delle disposizioni rispettivamente come tracciati ed impartite dall’Osservatorio medesimo.

Articolo 25
(Vigilanza)

 1. Il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

 Articolo 26
(Disposizioni generali)

 1.Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio d'Amministrazione potrà elaborare apposito regolamento sottoponendolo successivamente all'approvazione dei consorziati riuniti in Assemblea nonché del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del Mare e del Ministro dello sviluppo economico. Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti.

 Articolo 26 bis
(Mediazione e conciliazione facoltativa)

 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati, o tra i consorziati ed il consorzio, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, membri dell’Organo di Controllo e liquidatori o tra questi o da essi promosse, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di consorziato, saranno devolute alla Camera di Mediazione e Conciliazione del PolieCo, volta per volta e secondo il Regolamento della stessa, integrata al fine di assicurare il contraddittorio, l’imparzialità e la terzietà della stessa nell’opera mediazione e conciliazione. Solo esperito inutilmente il detto tentativo, facoltativo secondo la procedura stabilita dal citato Regolamento, sarà possibile a ciascuna delle parti adire in giudizio.

 Disposizioni transitorie

 1. Poiché i criteri di governance stabiliti dall’articolo 234, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono già pienamente integrati nella composizione del Consiglio di amministrazione in carica, i Consiglieri di amministrazione, i Vicepresidenti ed il Presidente eletti nell’ultima assemblea per il rinnovo delle cariche celebratasi il 22 dicembre 2006, e perciò in scadenza dopo il triennio, sono rinnovati con la prima assemblea di bilancio successiva alla loro scadenza.
2. Poiché l’unica categoria esclusa dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio fino al detto primo rinnovo utile resterebbe la categoria B, con l’adozione del presente statuto il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è allargato a due rappresentanti degli utilizzatori e dei distributori di beni a base di polietilene, indicati di concerto dalle loro associazioni nazionali di categoria presenti nel CNEL, i quali parteciperanno allo stesso Consiglio come soprannumerari ed uditori fino alla scadenza dello stesso Consiglio.   

 
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